STATUTO SOCIETARIO 2019
deliberato dall’Assemblea straordinaria ACSA Roma, 15 dicembre 2018
Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita una Associazione denominata “Associazione Interregionale Cardiologi e Specialisti Medici Ambulatoriali”, siglabile “A.C.S.A.”.
L’Associazione ha come elemento distintivo, che potrà essere utilizzato al fine di individuarla rispetto alle altre associazioni, anche analoghe, un logo raffigurante un cuore ed il simbolo di Esculapio.
Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha attualmente la sede legale in Torino, via San Pio V n. 36.
Art. 3 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.
Art. 4 – FINALITÀ
L’Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro, non svolge attività sindacali e si prefigge i seguenti obiettivi:
a) in primo luogo stabilire uno scambio culturale permanente tra medici specialisti di tutte le branche e della medicina generale;
b) organizzare incontri e/o corsi di aggiornamento, convegni e congressi medico-scientifici, anche in concorso con altre società e/o associazioni culturali similari (formazione continua – ECM – in campo sanitario: medico e infermieristico);
c) attuare programmi pratici di prevenzione in medicina;
d) promuovere e svolgere ricerche epidemiologiche, osservazionali e/o sperimentali;
e) curare pubblicazioni, monografie e articoli su riviste specializzate, anche proprie;
f) svolgere ogni attività di promozione medica che non sia in contrasto con il codice deontologico.
Art. 5 – ADESIONE
L’Associazione è composta da:
a) Soci Ordinari: medici italiani o stranieri, specialisti di tutte le branche e medici di medicina generale iscritti negli elenchi della medicina generale convenzionata con il SSN o in possesso dell’attestato specifico di formazione in medicina generale;
b) Soci Aggregati: gli specializzandi in tutte le branche specialistiche;
c) Comitato Scientifico: costituito dai referenti scientifici regionali e da personalità nel campo medico, italiane o straniere, che possano contribuire al miglioramento e al maggior prestigio dell’Associazione: vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Queste ultime due categorie sono esonerate dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.
Tutti gli iscritti si impegnano, all’atto dell’iscrizione, a condividere gli scopi dell’Associazione, ad adoperarsi fattivamente per realizzarli e all’osservanza delle norme statutarie.
L’adesione all’Associazione è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Non è prevista incompatibilità con la contemporanea appartenenza ad altre associazioni similari.
Il Consiglio Direttivo stabilirà anno per anno l’ammontare della quota associativa sulla base delle esigenze dell’Associazione.
Art. 6 – DECADENZA DEI SOCI
Il Consiglio Direttivo può, con giudizio motivato, dichiarare decaduti quegli associati che siano inadempienti agli obblighi loro derivanti dall’appartenenza all’Associazione.
Art. 7 – ORGANIZZAZIONE
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Plenaria, che rappresenta la massima espressione associativa;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Referente Scientifico, Nazionale e Regionale;
f) i Rappresentanti Regionali.
Art. 8 – ASSEMBLEA PLENARIA
L’Assemblea Plenaria è costituita da tutti gli iscritti in regola con la quota associativa.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e ad una sola delega di voto.
L’Assemblea Plenaria ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali e in particolare:
a) esamina e approva la composizione della lista o delle liste elettorali che debbono essere inviate al Presidente o al Rappresentante Legale almeno trenta giorni prima della tornata elettorale;
b) approva il bilancio consuntivo e preventivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario fissato al 31 dicembre di ogni anno;
c) delibera in merito a qualsiasi argomento rientri nelle norme del presente statuto.
L’Assemblea Plenaria si riunisce almeno una volta l’anno e viene convocata dal Presidente o dal Rappresentante Legale a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.
L’Assemblea Plenaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Rappresentante Legale, in caso di impedimento è presieduta da un Vice Presidente.
L’Assemblea Plenaria delibera validamente con il voto favorevole della metà PIÙ uno dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Art. 9 – TORNATA ELETTORALE
Le singole liste debbono indicare la composizione del Consiglio Direttivo Nazionale proposto, con la specifica dei candidati alle cariche istituzionali (Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri).
Tutti i Soci, in regola con la quota associativa potranno candidarsi. Al riguardo è fatto obbligo di comunicare per iscritto la propria disponibilità al Presidente e/o al Rappresentante Legale.
In apertura di seduta si istituirà una commissione elettorale composta da tre membri volontari con la funzione di verificare:
a) i requisiti di eleggibilità dei candidati
b) il diritto di voto dei singoli Soci
c) procedere allo spoglio delle schede
d) redigere il verbale elettorale con i risultati: l’acclamazione della lista vincitrice verrà ratificata dall’Assemblea Plenaria convocata alla fine dello spoglio.
Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto.
Ogni Socio elettore potrà esprimere esclusivamente il voto di preferenza nei confronti di una delle liste elettorali presentate.
La lista vincitrice sarà quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà immediatamente al ballottaggio.
Tutte le cariche e gli incarichi sociali vengono svolte a titolo gratuito.
Le cariche sociali hanno una durata di quattro anni e possono essere riconfermate per altri mandati.
Art. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente o dal Rappresentante Legale, dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci; è presieduta dal Presidente o dal Rappresentante Legale o, in caso di impedimento, da uno dei due Vice-Presidenti. Delibera in merito alla modifica dello statuto, alla modifica di eventuali regolamenti interni, all’eventuale scioglimento dell’Associazione o ad altri argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei Soci presenti aventi diritto di voto.
Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da nove (9) membri – dieci (10) nel caso in cui il Fondatore non ricopra incarichi operativi ed è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari che non siano, per legge o per statuto, deferiti all’Assemblea Plenaria o Straordinaria.
Il Consiglio Direttivo, nell’espletamento delle proprie attività ordinarie, si riunisce presso la sede legale dell’Associazione o altra sede individuata dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) il Fondatore e primo Presidente dell’Associazione, che rimane membro permanente a tempo indeterminato in qualità di “Past-President” con diritto di voto nonché con la carica di Legale Rappresentante; ad esso si riconoscono poteri di firma per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.
In caso di suo impedimento, il Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo assumerà la rappresentanza legale in via temporanea o definitiva;
b) un Presidente, che presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro (4) anni e può essere rieletto per altri mandati. Se non rieletto, il Presidente uscente partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo e ha facoltà di voto;
c) due Vice Presidenti, che coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza (con precedenza al PIÙ anziano in termini di età);
d) un Segretario Generale che redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, organizza le attività culturali dell’Associazione, mantiene i rapporti con tutti i Soci e porta in Consiglio Direttivo le proposte dei nuovi associati;
e) un Tesoriere, il quale sovrintende all’ordinaria amministrazione, prepara il bilancio consuntivo e lo presenta al Collegio dei Revisori dei Conti. Questi, assieme al Presidente ha potere di firma e di prelevamento sui conti correnti bancari dell’Associazione. Provvede al rimborso a piè della lista delle spese sostenute dal Presidente o dai Consiglieri per l’espletamento dei compiti istituzionali, nonché all’acquisto di tutto ciò che è necessario per l’esercizio delle funzioni. Redige l’inventario dei beni mobili e immobili;
f) quattro (4) Consiglieri Nazionali, che, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo, possono assumere compiti specifici, sotto forma di deleghe (es. responsabile delle attività culturali, Vicedirettore e Direttore Responsabile di ACSA magazine, Coordinatore delle Rappresentanze Regionali, ed altro…)
Le deleghe di cui al punto f) vengono attribuite ai Consiglieri dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, eventualmente resisi vacanti a qualunque titolo nel corso del mandato quadriennale, provvederà il Consiglio Direttivo a propria discrezione; gli stessi durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica recante l’ordine del giorno, o anche per telefono in caso di necessità.
È validamente costituito quando risultano presenti almeno sei componenti.
Nel corso dell’assunzione delle deliberazioni, in caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.
Nel caso in cui ricorra la necessità di convocare il Consiglio Direttivo in tempi brevi è ammessa l’espressione di voto, favorevole o contrario, anche a mezzo posta elettronica, a condizione che all’ordine del giorno venga posto un solo quesito con le opportune motivazioni del carattere d’urgenza.
Art. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, durano in carica quattro anni e hanno il controllo della contabilità generale.
Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, durano in carica quattro anni, ad essi spetta decidere sulle controversie tra i Soci ed esprimere un parere su ogni problema di carattere etico che gli venga sottoposto.
Il loro giudizio è inappellabile.
Art. 14 – PATRIMONIO – FINANZIAMENTO
Il patrimonio dell’Associazione e le sue entrate sono costituiti da:
a) quote associative annue;
b) contributi, donazioni o sovvenzione di enti, persone fisiche o giuridiche.
Esso è incrementato dagli avanzi di gestione e dai beni materiali, mobili e immobili e strumentali, acquistati dall’Associazione.
Art. 15
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’Art. 4.
Art. 16 – SCIOGLIMENTO
Qualora si accertasse l’impossibilità di funzionamento dell’Associazione o venisse meno l’interesse alla sua esistenza, l’Associazione, con delibera dell’Assemblea Straordinaria, ai sensi del presente Statuto, verrà sciolta e verranno nominati uno o PIÙ liquidatori.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione similare che persegua gli stessi obiettivi dell’A.C.S.A.
Art. 17 – RINVIO A NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia espressamente alla disciplina civilistica vigente.
Art. 18 – RAPPRESENTANZE REGIONALI
È prevista la creazione di Rappresentanze Regionali in tutto il territorio nazionale. Queste avranno il seguente organigramma:
a) Rappresentante Regionale: con funzioni di coordinamento associativo, organizzativo e culturale: viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b) Referente Scientifico, viene nominato dal Rappresentante Regionale, e avrà funzioni propositive sulle attività culturali locali;
Rappresentante Regionale e Referente Scientifico rimangono in carica a tempo indeterminato, fatte salve due condizioni:
a) dimissioni volontarie, che vanno indirizzate e motivate al Consiglio Direttivo Nazionale;
b) destituzione per gravi inadempienze alle norme statutarie; in questo caso è previsto il ricorso entro sessanta (60) giorni dal ricevimento del provvedimento al Collegio dei Probiviri.
Il Rappresentante Regionale, se eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale, può conservare ambedue le cariche.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento agli articoli dello statuto di cui lo stesso regolamento è parte integrante.
Tutte le spese ordinarie e straordinarie, trasferte dei Coordinatori Regionali per la partecipazione ai Consigli Nazionali, organizzazione di meeting, corsi di aggiornamento, incontri culturali, ecc., saranno finanziate dalla Tesoreria Nazionale.